TRATTAMENTO INTEGRATIVO IN BUSTA PAGA O NEL 730
Il bonus in busta paga spetta ai soli dipendenti (non riguarda i pensionati) ed è previsto dal decreto 3/2020. -
La voce nel cedolino paga che lo riguarda è denominata “trattamento integrativo “.
Per chi ha un reddito lordo fino a 15mila euro annui, il calcolo del trattamento integrativo IRPEF (ossia l’ex Bonus Renzi) è pari a 1200 euro annui (erogati in busta paga ogni mese nella misura di 100 euro per ciascuna mensilità oppure conguagliati a fine anno nel 730).
Per chi ha un reddito tra 15mila e 28mila euro, il Bonus Renzi spetta soltanto se avanza un credito al netto di tutte le detrazioni spettanti rispetto all’imposta lorda dovuta. In questo caso, il calcolo del bonus è variabile in base alla specifica spettanza, perché corrisponde alla differenza tra 1200 euro e la capienza fiscale rimasta.
Il suo importo annuo complessivo è di 1.200 euro ripartito in 12 mensilità (per un totale di 1200 euro all’anno) per i redditti fino a 28mila euro, per poi scendere gradualmente fino ad azzerarsi a quota 40mila euro.
Quali sono le detrazioni IRPEF da considerare per Trattamento integravo – ex Bonus Renzi?
- articolo 12 comma 1 del TUIR: detrazioni per carichi di famiglia;
- articolo 13 comma 1: detrazioni lavoro dipendente,
- articolo 15, comma 1, lettera a: prestiti e mutui agrari,
- articolo 15, comma 1, lettera b: mutui acquisto prima casa,
- articolo 15, comma 1, lettera c: spese sanitarie,
- articolo 15, comma 1-ter: mutuo costruzione prima casa,
- articolo 16-bis: detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.
E poiché per il datore di lavoro è difficile conoscere tale informazione, in genere si finisce per dover
conguagliare a fine anno tale bonus, con il calcolo che ricade in capo al sostituto d’imposta (o al CAF).